Allegato 25
Importanti modifiche per quanto riguarda i rinnovi autorizzazioni generali “Nominativi”, stessa modifica è per le autorizzazioni ripetitori non presidiati.
Dal sito ufficiale ARI Nazionale.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero») e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l’art. 115, che fissa gli obblighi del titolare dell’autorizzazione generale e l’art. 116, che rinvia all’allegato n. 25 la determinazione dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali di cui all’art. 107; Visto il decreto 1° marzo 2021, recante «Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, recante la normativa tecnica di disciplina dell’attivita’ radioamatoriale»; Visto in particolare, l’art. 35 dell’allegato n. 25 al codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui i titolari di autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice sono tenuti al versamento di un contributo annuo e che, al momento, non prevede un contributo per le autorizzazioni generali di stazioni ripetitrici di cui all’art. 143, comma 1, del codice; Visto in particolare l’art. 9 dell’allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui all’art. 143, comma 1, del codice; Visto inoltre, l’art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell’allegato n. 25 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy; Ritenuto opportuno adeguare la misura dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali per l’attivita’ radioamatoriale e semplificare le modalita’ di versamento dei contributi medesimi, al fine di assicurare l’economicita’ alle relative procedure di riscossione e garantire, nel contempo, un utilizzo efficiente delle radiofrequenze; Decreta: Art. 1 Contributi 1. Nell’allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», l’art. 35 (Radioamatori) e’ sostituito dal seguente: «1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, all’atto della richiesta di autorizzazione generale e dell’eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validita’ dell’autorizzazione. Il pagamento e’ comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione. 2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all’art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita’ di cui all’art. 1, comma 1. Il pagamento e’ comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell’autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validita’ del titolo, il contributo versato rimane acquisito all’entrata del bilancio dello Stato. 4. L”installazione e l’esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell’autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.». |